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Orientamenti Esma su ETF e altri OICWM : modifiche al regolamento emittenti

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La Consob, a conclusione della consultazione pubblica con delibera n. 18671 dell’8 ottobre 2013, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha approvato le modifiche al regolamento emittenti conseguenti agli orientamenti ESMA/2012/832 …

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su questioni relative agli ETF e ad altri OICVM e alle Q&A ESMA/2012/592 in materia di KIID.

Le modifiche regolamentari in esame traggono origine dagli orientamenti ESMA pubblicati il 18 dicembre 2012 in punto di trasparenza della documentazione d’offerta degli ETF e di altri OICVM, tramite i quali sono state altresì fornite talune indicazioni sull’eligibilità degli asset, sulle modalità di gestione e diversificazione del rischio, limiti di investimento e contenuto dei regolamenti e dei documenti contabili degli OICR medesimi.

In merito a tali orientamenti, emanati in conformità all’art. 16 del Regolamento n. 1095/2010/UE, la Consob ha esplicitato all’ESMA nella forma del “comply” l’intenzione di rispettare le suddette indicazioni applicative.

La conformazione a tali orientamenti ha richiesto alcuni affinamenti dell’articolato e dello schema-tipo di prospetto, al fine di dirimere possibili dubbi applicativi tra gli operatori nella conseguente attività di implementazione dei medesimi orientamenti.

Con l’occasione si è altresì proceduto ad effettuare opportuni adeguamenti all’articolato del regolamento emittenti per assicurarne piena coerenza alle indicazioni interpretative fornite dall’ESMA mediante le “Q&A ESMA/2012/592” in tema di consegna del KIID e del prospetto agli investitori recentemente aggiornate dall’ESMA e pubblicate nel proprio sito internet.

In particolare, le modifiche regolamentari derivanti dalle Q&A ESMA/2012/592, sono conseguenti alla posizione recentemente assunta dall’ESMA nella Q&A n. 2d, a mente della quale l’obbligo di consegna del KIID deve assolversi nei confronti di tutti gli investitori, ancorché professionali.

Poiché la citata Q&A ESMA n. 2d ha fornito un’interpretazione applicativa delle disposizioni di derivazione UCITS non coerente con l’attuale approccio normativo seguito nel regolamento emittenti, si è reso necessario un intervento sul predetto regolamento al fine di esplicitare che le disposizioni in tema di predisposizione, aggiornamento e consegna del KIID e del prospetto relativi agli OICR armonizzati trovano applicazione anche nei casi in cui l’offerta ricada in uno dei casi di esenzione previsti nell’art. 34-ter del medesimo regolamento emittenti.

A tal fine, sono stati introdotti nel regolamento emittenti ex novo gli articoli 18-bis e 20-bis, relativi all’offerta di OICR italiani aperti e comunitari armonizzati.

Fonte: ETFWorld.it

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