Modifica delle Istruzioni dei mercati di Borsa Italiana


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Di seguito vengono elencate le modifiche alle Istruzioni del Regolamento dei Mercati che entrano in vigore in concomitanza con la migrazione del sistema di regolamento di Monte Titoli dalla piattaforma EXPRESS II alla piattaforma T2S....


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Omissis
 
CAPO  IA.8.5   –  MODALITÀ DI GESTIONE  DELLE OPERAZIONI IN  FAIL IN CASO DI CORPORATE EVENTS

Articolo IA.8.5.1
(Modalità di gestione delle operazioni in fail in caso di corporate events)
 
1.  Per gli strumenti finanziari garantiti qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto (operazioni in  fail) e intercorra una operazioni sul capitale, si applica la disciplina prevista dal sistema di compensazione e garanzia individuato ai sensi dell’articolo 4.1.2 del Regolamento.
 
2.  Nei casi di operazioni societarie che prevedono per l’acquirente in bonis la possibilità di manifestare una volontà, quali a titolo esemplificativo la conversione opzionale dello strumento in altro strumento finanziario l’acquirente in bonis può richiedere  al venditore in malis l’esercizio dell’opzione prevista dall’operazione societaria avente ad  oggetto il titolo acquistato (cd. buyer protection), informandone il mercato.
 
Al fine della richiesta di  buyer protection  dovranno essere utilizzati  i form resi disponibili dal sistema di liquidazione sul proprio sito web. Inoltre le contorparti, direttamente o per il tramite dei relativi liquidatori,  sono tenute ad immettere nel sistema di regolamento le opportune istruzioni di regolamento sul riveniente ed eventualmente a cancellare l’istruzione di regolamento originaria.  
 
 
CAPO  IA.8.6  – CAPO  IA.8.5 PROCEDURA DI ESECUZIONE COATTIVA DEI CONTRATTI SUL MERCATO ETFPLUS  
 
Articolo IA.8.5.1  IA.8.6.1
(Avvio della procedura di esecuzione coattiva)

1.  Ai sensi dell’articolo 4.1.2, comma 6, del Regolamento, qualora i contratti di compravendita non siano regolati, per indisponibilità dei titoli, entro il terzo giorno successivo alla data di liquidazione prevista, relativamente al segmento OICR aperti,  l’acquirente può  avviare nei confronti del venditore inadempiente (controparte in  fail) la procedura di esecuzione coattiva del contratto (buy in) di cui all’articolo  IA.8.5.2  IA.8.6.2.  La richiesta di avvio della procedura di  buy in  deve tenere conto della eventuale  buyer protection e delle caratteristiche dello strumento finanziario.

2. Ai sensi dell’articolo 4.1.2, comma 6, del Regolamento, qualora i contratti di compravendita non siano regolati, per indisponibilità del contante, alla data di liquidazione prevista, il venditore può avviare nei confronti dell’acquirente inadempiente (controparte in  fail) la procedura di esecuzione coattiva del contratto (sell out) di cui all’articolo IA.8.5.6 IA.8.6.6.

3.  Nelle procedure di esecuzione di  buy in  e  sell out  il computo dei giorni è effettuato sulla base del calendario dei mercati.

4.  Le comunicazioni di cui agli articoli seguenti sono effettuate via fax.

5.  Ai sensi dell’articolo 4.1.2, comma 6, del Regolamento, per i contratti di compravendita che siano assistiti da un sistema di compensazione e garanzia, di cui all’articolo IA.8.1.1, comma 3, si applicano le procedure previste dal Regolamento di Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.   
 
 
Articolo IA.8.5.2 IA.8.6.2
(Procedura di buy in)
 
1.  L’acquirente avvia la procedura di  buy in  conferendo incarico ad un intermediario (buy in agent) di provvedere all’esecuzione del  buy in  e inviando una  buy in notice  al venditore. L’acquirente dà comunicazione a Borsa Italiana, secondo il modello allegato, dell’avvio della procedura. Il diritto di inviare una buy in notice può essere esercitato a partire dal termine della liquidazione del terzo giorno successivo alla data di liquidazione originaria (entro le ore 18.00; se l’invio è successivo a tale orario si considera effettuato il giorno successivo).

2.  Nella  buy in notice   l’acquirente indica il nominativo del  buy in agent  che, salvo il caso di cui all’articolo IA.8.5.4 IA.8.6.4, provvederà ad eseguire il buy in nei termini e secondo le modalità stabiliti nei commi successivi.

3.  Qualora il venditore non regoli l’operazione originaria entro il quarto giorno successivo all’invio della  buy in notice  (data di scadenza), il giorno successivo (buy in execution date) il buy in agent provvede ad acquistare i titoli da consegnare alla controparte in bonis e a comunicare all’acquirente gli estremi dell’operazione conclusa. Qualora il  buy in agent  non riesca ad acquistare i titoli alla buy in execution date o vi riesca solo parzialmente può provvedere nei giorni successivi.  

4.  L’esecuzione del  buy in  deve essere effettuata  sul mercato ETFplus, salva diversa istruzione di Borsa Italiana che terrà conto delle caratteristiche e delle modalità di negoziazione dello strumento finanziario.

5.  L’acquirente, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, notifica al venditore e a Borsa  Italiana, utilizzando il modello allegato, gli estremi dell’operazione di esecuzione del buy in e specifica l’eventuale differenziale fra il prezzo del contratto originario e il prezzo del contratto di esecuzione del buy in. Qualora il prezzo del contratto  di esecuzione del  buy in  risulti superiore al prezzo del contratto originario, il differenziale è coperto dal venditore.  

6. Alla  buy in execution date, Borsa Italiana richiede a Monte Titoli S.p.A. la cancellazione dal sistema di liquidazione delle istruzioni di regolamento relative al contratto originario. Alla esecuzione del  buy in  l’acquirente trasmette al servizio di liquidazione un’istruzione di regolamento nei confronti del buy in agent per il quantitativo e il controvalore in euro dell’operazione di esecuzione del  buy in  e con pari valuta. L’acquirente dà comunicazione a Borsa Italiana dell’avvenuto invio dell’istruzione di regolamento. Nel caso indicato al comma 5, il venditore provvede ad inviare al sistema di liquidazione un’istruzione di regolamento a favore dell’acquirente a copertura del differenziale con valuta pari a quella del regolamento dell’operazione di esecuzione del buy in. Il venditore ne dà comunicazione a Borsa Italiana.

7. Le parti sono tenute a riscontrare le istruzioni di regolamento da inviare al sistema di liquidazione ai sensi del comma 7.  8. In tutti i casi in cui nel termine di 30 giorni calcolati a partire dalla data di regolamento del contratto originario  il contratto originario giunga alla data di fine validità, e nei casi inclusi i casi in cui il buy in agent  non riesca ad acquistare i titoli entro  tale termine,  la data di fine validità del contratto originario,  il venditore dovrà corrispondere all’acquirente un importo pari al differenziale, se positivo, tra la valorizzazione dei titoli nel giorno di fine validità e il controvalore originario del contratto (cash settlement).  

Articolo IA.8.5.3  IA.8.6.3
(Buy in agent)
 
1.  Ai sensi dell’articolo  IA.8.5.2  IA.8.6.2,  comma 1, l’acquirente conferisce l’incarico di provvedere all’acquisto dei titoli ad un intermediario (buy in agent), scelto tra gli operatori ammessi alle negoziazioni sui mercati gestiti da Borsa Italiana. Nel caso in cui nessun intermediario adito accetti l’incarico di buy in agent, Borsa Italiana vi provvede d’ufficio.

2.  L’acquirente o, nel caso di nomina d’ufficio, Borsa Italiana può revocare l’incarico al  buy in agent  che non abbia eseguito il  buy in  provvedendo a conferire un nuovo incarico. L’acquirente comunica la revoca e il conferimento del nuovo incarico al venditore e, salvo nel caso di nomina d’ufficio, a Borsa Italiana con almeno un giorno di preavviso.
 
 
Articolo IA.8.5.4  IA.8.6.4
(Consegna dei titoli durante la procedura di buy in)
 
1.  Il venditore può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare  i titoli dovuti sino al quarto giorno successivo alla data della  buy in notice. L’acquirente provvede ad informare il buy in agent. In tal caso la procedura di
buy in viene immediatamente annullata.
 
 
Articolo IA.8.5.5 IA.8.6.5
(Pass on)
 
1.  Il venditore che  non abbia regolato un contratto del  segmento OICR aperti concluso in conto proprio nei termini di liquidazione previsti a causa del  fail generato da un terzo partecipante al mercato  ETFplus, ricevuta la  buy in notice, può trasferire gli effetti della procedura di buy in sul terzo partecipante mediante apposita comunicazione a quest’ultimo e, per conoscenza, a Borsa Italiana, da effettuarsi utilizzando il modello allegato di cui all’articolo  IA.8.5.2 IA.8.6.2, comma 1, compilando anche il paragrafo nominato pass on.
2.  Il venditore comunica al terzo intermediario e, per conoscenza, a Borsa Italiana gli estremi dell’operazione di esecuzione del  buy in, utilizzando il modello allegato di cui all’articolo  IA.8.5.2  IA.8.6.2, comma 5, compilando anche il paragrafo nominato pass on, e specifica l’eventuale differenziale fra il prezzo del contratto originario e il prezzo del contratto di esecuzione del buy in. Qualora il differenziale sia negativo, esso è coperto dal terzo intermediario e nei casi in cui il buy in agent  non riesca ad acquistare i titoli entro la data di fine validità del contratto originario, è il terzo intermediario tenuto al cash settlement di cui all’articolo IA.8.5.2 IA.8.6.2, comma 7 8.
 
Articolo IA.8.5.6 IA.8.6.6
(Procedura di sell out)
 
1.  Il venditore avvia la procedura di  sell out  conferendo incarico ad un intermediario (sell out agent) di provvedere all’esecuzione del  sell out  e inviando una  sell out notice  all’acquirente. Il venditore dà comunicazione a Borsa Italiana, utilizzando il modello allegato, dell’avvio della procedura. Il diritto di inviare una sell out notice può essere esercitato a partire dal termine della giornata liquidazione originaria (entro le ore 18.00; se l’invio è successivo a tale orario si considera effettuato il giorno successivo).

2.  Nella sell out notice   il venditore indica il nominativo del  sell out agent che, salvo il caso di cui all’articolo IA.8.5.8 IA.8.6.8, provvederà ad eseguire il sell out nei termini e secondo le modalità stabiliti nei commi successivi.

3.  Qualora l’acquirente non regoli l’operazione originaria entro le ore 10.00 del giorno successivo all’invio della sell out notice (sell out execution date), il sell out agent, al fine di consegnare il contante alla controparte in bonis, provvede a vendere i titoli e a  comunicare al venditore gli estremi dell’operazione conclusa. Qualora il  sell out agent non riesca a vendere i titoli alla  sell outexecution date  o vi riesca solo parzialmente può provvedere nei giorni successivi.

3. L’esecuzione del sell out deve essere effettuata sul mercato ETFplus, salva diversa istruzione di Borsa Italiana che terrà conto delle caratteristiche e delle modalità di negoziazione dello strumento finanziario.

5.  Il venditore, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, notifica all’acquirente  e a Borsa Italiana, utilizzando il modello allegato, gli estremi dell’operazione di esecuzione del sell out  e specifica l’eventuale differenziale fra il prezzo del contratto originario e il prezzo del contratto di esecuzione del sell out. Qualora il prezzo del contratto di esecuzione del  sell out  risulti inferiore al prezzo del contratto originario, il differenziale è coperto dall’acquirente.

6.  Alla  sell out execution date, Borsa Italiana richiede a Monte Titoli S.p.A. la cancellazione dal sistema di liquidazione delle istruzioni di regolamento relative al contratto originario. Alla esecuzione del  sell out  il venditore trasmette al sistema di liquidazione un’istruzione di regolamento nei confronti del sell out agent per il quantitativo e il controvalore in euro dell’operazione di esecuzione del  sell out  e con pari valuta. Il venditore dà comunicazione a Borsa Italiana dell’avvenuto invio dell’istruzione di regolamento. Nel caso indicato al comma 5 l’acquirente provvede ad inviare al sistema di liquidazione un’istruzione di regolamento a favore del venditore a copertura del differenziale con valuta pari a quella del regolamento dell’operazione di esecuzione del sell out. L’acquirente ne dà comunicazione a Borsa Italiana.

7. Le parti sono tenute a riscontrare le  istruzioni di regolamento da inviare al sistema di liquidazione ai sensi del comma 6.
 
Articolo IA.8.5.7 IA.8.6.7
(Sell out agent)

1.  Ai sensi dell’articolo  IA.8.5.6  IA.8.6.6, comma 1, il venditore conferisce l’incarico di provvedere alla vendita dei titoli  ad un intermediario (sell out agent), scelto tra gli operatori ammessi alle negoziazioni sui mercati gestiti da Borsa Italiana. Nel caso in cui nessun intermediario adito accetti l’incarico di sell out agent, Borsa Italiana vi provvede d’ufficio.

2.  Il venditore o, nel caso di nomina d’ufficio, Borsa Italiana può revocare l’incarico al  sell out agent che non abbia eseguito il  sell out provvedendo a conferire un nuovo incarico. Il venditore comunica la revoca e il conferimento del nuovo incarico all’acquirente e, salvo nel caso di nomina d’ufficio, a Borsa Italiana con almeno un giorno di preavviso.
 
Articolo IA.8.5.8 IA.8.6.8
(Consegna del contante durante la procedura di sell out)
 
1.  L’acquirente può regolare il contratto originario provvedendo a consegnare il contante dovuto sino alle ore 10.00 del giorno successivo alla data di invio della sell out notice. Il venditore provvede ad informare il sell out agent. In tal caso la procedura di sell out viene immediatamente annullata.
 
Capo IA.8.6  – Modalità di gestione delle rettifiche in caso di corporate events  
 
Articolo IA.8.6.1
(Modalità di gestione)

1.  Ai sensi dell’articolo 4.1.2, comma 6, del Regolamento, qualora i contratti di compravendita non siano liquidati nel termine previsto e intercorra un’operazione di raggruppamento o frazionamento o di distribuzione di proventi che interessi l’OICR o lo strumento finanziario derivato cartolarizzato, il venditore è tenuto a consegnare il titolo ex provento e a riconoscere all’acquirente un importo monetario pari al provento non percepito da quest’ultimo.

2.  Le rettifiche di cui al comma 1 sono volte a minimizzare gli effetti distorsivi dell’evento e a disincentivare, anche attraverso la previsione di meccanismi di maggiorazione del controvalore dell’intervento di rettifica, la ritardata consegna degli strumenti finanziari o del contante oggetto dei contratti stipulati sul mercato.  

3.  Borsa Italiana in relazione a ciascuna delle operazioni di cui al comma 1 definisce le modalità con cui il relativo contratto deve essere rettificato, dandone tempestiva comunicazione al mercato.

Fonte: ETFWorld.it

  

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