L’Italia è un inferno fiscale e purtroppo la situazione è in rapido peggioramento dal momento che dal prossimo 1 Luglio, complice il decreto legge 66/2014, aumenterà ulteriormente la tassazione sulle rendite finanziarie…
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Gabriele Bellelli – Trader e Consulente Finanziario Indipendente
L’attuale tassazione del 20% verrà aumentata al 26% per quasi tutti gli strumenti finanziari, ad eccezione dei titoli di stato italiani e dei paesi esteri aderenti alla “white list”.
La tabella sottostante riassume e schematizza le vecchie e le nuove aliquote fiscali:
Strumento finanziario | Vecchia tassazione | Nuova tassazione ( dal 1 luglio 2014 ) |
Interessi su conto corrente | 20 % | 26 % |
Interessi su conto deposito | 20 % | 26 % |
Interessi su titoli di stato di paesi White list | 12,50 % | 12,50 % |
Interessi su titoli di enti territoriali di paesi White list | 20 % | 12,50 % |
Capital gain su titoli di stato di paesi White list | 12,50 % | 12,50 % |
Capital gain su titoli di enti territoriali di paesi WL | 20 % | 12,50 % |
Interessi su obbligazioni corporate | 20 % | 26 % |
Capital gain su obbligazioni coroporate | 20 % | 26 % |
Dividendi azionari | 20 % | 26 % |
Capital gain azionari | 20 % | 26 % |
Interessi su Etf e Etc | 20 % | 26 % |
Capital gain su Etf e Etc | 20 % | 26 % |
Prodotti derivati | 20 % | 26 % |
Fondi comuni di investimento e Sicav | 20 % | 26 % |
Fondi pensione | 11 % | 11 % |
Nel dettaglio, i prodotti finanziari esenti dall’inasprimento fiscale e che manterranno la precedente aliquota sono
– Titoli di stato italiani;
– Titoli di stato esteri dei paesi che fanno parte della “white list”;
– Enti territoriali di stati esteri che fanno parte della “white list”;
– Fondi pensione.
Stati convenzionati che consentono scambi di informazioni (White list)
Decreto Ministeriale 4 settembre 1996 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19/09/96) e alle successive modifiche o integrazioni apportate dai decreti ministeriali indicati nella tabella
| Stati | Riferimenti normativi (si riportano le integrazioni dei Decreti Ministeriali successivi al D.M. 4 settembre 1996) |
| Albania | Inserito con Decreto Ministeriale del 5 ottobre 2000, pubblicato in G.U. n. 249 del 24 ottobre 2000 |
| Algeria | |
| Argentina | |
| Armenia | Eliminato con Decreto Ministeriale del 14 dicembre 2000, pubblicato in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2001 |
| Australia | |
| Austria | |
| Azerbajan | Eliminato con Decreto Ministeriale del 14 dicembre 2000, pubblicato in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2001 |
| Bangladesh | Inserito con Decreto Ministeriale del 5 ottobre 2000, pubblicato in G.U. n. 249 del 24 ottobre 2000 |
| Belgio | |
| Bielorussia | |
| Brasile | |
| Bulgaria | |
| Canada | |
| Cina | |
| Cipro | Inserito con Decreto Ministeriale del 27 luglio 2010 – pdf , pubblicato in G.U. n 180 del 4 agosto 2010 |
| Corea del Sud | |
| Costa d’Avorio | |
| Croazia | |
| Danimarca | |
| Ecuador | |
| Egitto | |
| Emirati Arabi Uniti | Inserito con Decreto Ministeriale del 25 marzo 1998, pubblicato in G.U. n. 88 del 16 aprile 1998 |
| Estonia | Inserito con Decreto Ministeriale del 5 ottobre 2000, pubblicato in G.U. n. 249 del 24 ottobre 2000 |
| Federazione Russa | |
| Filippine | |
| Finlandia | |
| Francia | |
| Georgia | Eliminato con Decreto Ministeriale del 14 dicembre 2000, pubblicato in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2001 |
| Germania | |
| Giappone | |
| Grecia | |
| India | |
| Indonesia | |
| Irlanda | |
| Islanda | Inserito con Decreto Ministeriale dell’11 gennaio 2013 – pdf, pubblicato in G.U. n. 21 del 25 gennaio 2013 |
| Israele | Inserito con Decreto Ministeriale del 16 dicembre 1998, pubblicato in G.U. n. 25 del 1 febbraio 1999 |
| Yugoslavia | |
| Kazakistan | |
| Kirghistan | Eliminato con Decreto Ministeriale del 14 dicembre 2000, pubblicato in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2001 |
| Kuwait | |
| Lettonia | Inserito con Decreto Ministeriale del 27 luglio 2010 – pdf , pubblicato in G.U. n 180 del 4 agosto 2010 |
| Lituania | Inserito con Decreto Ministeriale del 20 dicembre 1999, pubblicato in G.U. n. 38 del 16 febbraio 2000 |
| Lussemburgo | |
| Macedonia | |
| Malta | |
| Marocco | |
| Mauritius | |
| Messico | |
| Norvegia | |
| Nuova Zelanda | |
| Paesi Bassi | |
| Pakistan | |
| Polonia | |
| Portogallo | |
| Regno Unito | |
| Repubblica Ceca | |
| Repubblica Slovacca | |
| Romania | |
| Singapore | |
| Slovenia | |
| Spagna | |
| Sri Lanka | |
| Stati Uniti | |
| Sud Africa | Inserito con Decreto Ministeriale del 17 giugno 1999, pubblicato in G.U. n. 174 del 27 luglio 1999 |
| Svezia | |
| Tadzhikistan | Eliminato con Decreto Ministeriale del 14 dicembre 2000, pubblicato in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2001 |
| Tanzania | |
| Thailandia | |
| Trinidad e Tobago | |
| Tunisia | |
| Turchia | |
| Turkmenistan | Eliminato con Decreto Ministeriale del 14 dicembre 2000, pubblicato in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2001 |
| Ucraina | |
| Ungheria | |
| Uzbekistan | Eliminato con Decreto Ministeriale del 14 dicembre 2000, pubblicato in G.U. n. 19 del 24 gennaio 2001 |
| Venezuela | |
| Vietnam | Inserito con Decreto Ministeriale del 17 giugno 1999, pubblicato in G.U. n. 174 del 27 luglio 1999 |
| Zambia |
Gli strumenti che invece saranno colpiti dall’innalzamento dell’aliquota fiscale sono:
– Conti correnti;
– Conti deposito;
– Fondi comuni di investimento;
– Etf e Etc;
– Obbligazioni corporate;
– Azioni;
– Certificati e derivati.
Ogni risparmiatore di fronte a questa spiacevole novità si pone le classiche domande:
Quali saranno le conseguenze ? Cosa fare ?
Quali misure è possibile adottare per limitare l’incidenza negativa di questi inasprimento fiscale ?
Le conseguenze di questo decreto legge sono sostanzialmente due e sono entrambe negative per le tasche dei risparmiatori:
– aumento dell’incidenza fiscale: su una plusvalenza di 1000 euro con la vecchia tassazione si pagava il 20% ossia 200 euro mentre dal prossimo 1 luglio con la tassazione al 26% si pagherà 260 euro.
– riduzione delle minusvalenze con la conseguenza che recuperare diventa più difficile:le minusvalenze pregresse si ridurranno del 76,92% dal momento che si assisterà al passaggio dal 20 al 26% di tassazione. Una minusvalenza di 1.000 euro diventerà 769,23 euro dal momento che ( 1000 * 20 ) / 26 = 769,23 euro.
Dal punto di vista operativo, abbiamo sostanzialmente due ipotesi da valutare:
– Avvalersi della procedura di “affrancamento”
– Vendere i titoli in guadagno per riacquistarli in seguito
Affrancamento
L’affrancamento è una procedura che, in caso di variazioni penalizzanti al regime fiscale, permette all’investitore di contenere il danno economico.
Nel dettaglio si tratta di una operazione che congela la situazione fiscale al 30 giugno per cui gli interessi maturati fino a quel momento saranno tassati al 20% ( come da vecchia tassazione ) mentre gli interessi maturati dal 1 luglio saranno assoggettati alla nuova aliquota al 26%.
L’affrancamento è una procedura che si attiva solo su richiesta del cliente che deve espressamente attivarsi con il proprio intermediario.
E’ utile sapere che per avvalersi dall’affrancamento c’è tempo fino al prossimo 30 settembre.
Sotto questo aspetto, nessun problema per l’investitore che detiene Fondi comuni di investimento oppure Titoli di stato.
Per quanto riguarda i fondi comuni di investimento l’affrancamento sarà automatico e non sarà necessaria nessuna operazione da parte del proprio intermediario.
Nello specifico al momento del realizzo ( parziale oppure totale ) delle quote, la tassazione ammonterà al 20% per la parte maturata precedentemente al 30 giugno 2014 e al 26% per il periodo successivo.
Invece per quanto riguarda i titoli di stato ( italiani e dei paesi white list ) l’affrancamento non è necessario dal momento che l’aliquota resta invariata al 20%.
I dubbi sorgono invece in merito a tutti gli altri strumenti finanziari: azioni, obbligazioni corporate, etf, etc…
Non mancano infatti le criticità all’affrancamento.
Una prima criticità è la seguente: se deciderete di affrancare, la procedura riguarderà l’intero portafoglio e si applicherà quindi indistintamente a tutti i titoli che lo compongono !
Dal momento che non è quindi possibile affrancare solo i titoli che sono in utile, l’affrancamento sarà conveniente solo nel caso che l’intero portafoglio sia in attivo, ossia se la somma delle plusvalenze dei titoli è maggiore di quella delle minusvalenze dei singoli prodotti presenti in portafoglio.
Se l’intero portafoglio risultasse in perdita, l’affrancamento sarebbe una soluzione deleteria.
Una seconda criticità è la seguente: l’investitore che affranca il portafoglio, pagherà la tassazione del 20% in anticipo rispetto alla naturale vendita del prodotto finanziario.
Già pagare le tasse non è lo sport preferito da noi italiani, se poi l’esborso è in anticipato la situazione diventa ancora meno simpatica.
Inoltre c’è un ulteriore dettaglio che costituisce la vera criticità: si paga in anticipo una tassa su una plusvalenza teorica che ancora non si è concretizzata e che all’atto della vendita potrebbe anche risultare una minusvalenza.
Non è certo infrequente che una plusvalenza si trasformi repentinamente in una minusvalenza…
Immaginate un investitore che abbia acquistato il titolo Alfa a 10 euro e che oggi si ritrovi in guadagno di 4.000 euro.
Affrancando il portafoglio, l’investitore pagherebbe in anticipo il capital gain del 20% di 4.000 euro, ossia 800 euro di tasse.
Se nei giorni successivi il titolo dovesse crollare, l’investitore si ritroverebbe cornuto e mazziato: non solo avrà realizzato una perdita ma avrà anche pagato (inutilmente) una tassa su un guadagno non realizzato!
Non ci vuole un genio a capire che pagare una tassa su una plusvalenza ancora virtuale non è certamente una soluzione efficiente in termini di ottimizzazione fiscale.
In tema di affrancamento una parentesi è da dedicare alle obbligazioni che di questi tempi molti investitori hanno in portafoglio in ottimo guadagno.
In tema di obbligazioni infatti non è detto che l’affrancamento sia conveniente….
Se un risparmiatore ha una plusvalenza, perché ad esempio ha acquistato un’obbligazione a 98 che ora quota 105, non è automatico che gli convenga affrancare.
Perché se è vero che adesso la posizione è in guadagno, è altrettanto vero che a scadenza il titolo sarà sceso a 100 riallineandosi naturalmente al prezzo di rimborso.
Se la strategia del risparmiatore consiste nel rivendere il titolo prima della scadenza, allora l’affrancamento può essere una soluzione da valutare.
Invece se la strategia prevede di portare l’obbligazione a scadenza, allora non converrà affrancare dal momento che si pagherebbe una tassa su una plusvalenza inesistente,ossia che a scadenza non si sarà effettivamente realizzata.
In definitiva l’affrancamento non conviene ad ogni investitore e non è una soluzione utile ad ogni portafoglio.
La convenienza deve essere valutata caso per caso.
In linea generale è una soluzione efficiente solo per gli investitori che hanno in portafoglio sia plusvalenze che minusvalenze e che il saldo sia complessivamente in discreto guadagno.
Vendere e riacquistare i titoli
Questa soluzione è semplice e banale ma discretamente efficiente e consiste nella vendita dei titoli ( obbligazioni, azioni oppure etf / etc ) in utile in modo tale che il guadagno ad oggi maturato sia tassato al 20% piuttosto che al 26%.
Dopo il 1 luglio sarà poi possibile riacquistare e rimettere i titoli in portafoglio.
Questo approccio presenta indubbi vantaggi ma per valutarne l’effettiva convenienza occorre verificare l’incidenza dei costi delle commissioni per la vendita e per il successivo riacquisto.
Prima di procedere con questa soluzione occorre effettuare due conteggi e verificare che l’incidenza delle spese delle commissioni non annulli il vantaggio fiscale.
Qualora un investitore operi con una banca tradizionale e quindi con commissioni elevate ( 0,3 – 0,5 % ad operazione ) e senza limiti commissionali, questa operazione potrebbe rivelarsi controproducente.
In linea generale questa soluzione è conveniente solo se la plusvalenza non è risicata e supera i 500-600 euro.
Emerge in modo evidente come anche in questa situazione sia necessario ragionare caso per caso.
Nb 1: se si decide di seguire questa soluzione, è indispensabile che il riacquisto non avvenga lo stesso giorno della vendita !
Chi decide di riacquistare, occorre che lo faccia almeno il giorno successivo alla precedente vendita !
Nb 2: se si decide si seguire questa soluzione, occorre realizzarla entro martedì 24 giugno ( compreso ) per motivi di regolamentazione valutaria dal momento che in Italia la consegna dei titoli ed il corrispondente regolamento monetario dell’operazione avviene il terzo giorno di borsa aperta successivo a quello della operazione
A conti fatti, dal mio punto di vista la soluzione migliore ( o “meno peggio” ) consiste nel vendere e nel riacquistare i tiitoli in guadagno.
Questa soluzione è preferibile, sia per la minore incidenza della tassazione sia perché permette una gestione più efficiente delle minusvalenze destinate a ridursi dal 1 luglio, a patto che:
– Commissioni di intermediazione non annullino il vantaggio fiscale derivante dalla minore tassazione;
– Plusvalenza del titolo sia discreta;
– L’operazione di riacquisto deve essere effettuata nei giorni successivi a quella di vendita.
Fonte: ETFWorld.it








