Il consiglio di amministrazione della SICAV (il “Consiglio”) intende informare gli azionisti dei comparti di cui all’Allegato 1 qui accluso (collettivamente, i “Comparti”, singolarmente, un “Comparto”)……
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Gentile Azionista,
Il consiglio di amministrazione della SICAV (il “Consiglio”) intende informare gli azionisti dei comparti di cui all’Allegato 1 qui accluso (collettivamente, i “Comparti”, singolarmente, un “Comparto”) di aver deciso di modificare la denominazione dei Comparti e, nello specifico, di aver aggiunto a detta denominazione la dicitura “UCITS ETF”. Tali modifiche entreranno in vigore a decorrere dal 14 agosto 2013.
L’obiettivo di tali modifiche è di ottemperare ai nuovi requisiti normativi fissati dalle Linee Guida dell’ESMA e dalla Circolare 13/559 della CSSF in materia di exchange traded fund (“ETF”), che prevedono l’obbligo per tali fondi di riportare nella denominazione la dicitura “UCITS ETF”.
Inoltre, il Consiglio intende informare gli azionisti dei Comparti:
– UBS-ETF MSCI Japan Infrastructure;
– UBS-ETF MSCI Europe Infrastructure.
di aver deciso di:
1) sostituire l’indice attualmente replicato dal Comparto UBS-ETF MSCI Japan Infrastructure, l’MSCI Japan Infrastructure Index, con l’MSCI Japan Infrastructure 20/35 Index e di riflettere questa modifica nella denominazione del Comparto, come precisato nell’Allegato 1;
2) sostituire l’indice attualmente replicato dal Comparto UBS-ETF MSCI Europe Infrastructure, l’MSCI Europe Infrastructure Index, con l’MSCI Europe Infrastructure 20/35 Index e di riflettere questa modifica nella denominazione del Comparto, come precisato nell’Allegato 1.
Le modifiche summenzionate, di cui ai punti da 1) e 2), entreranno in vigore a decorrere dal 2 settembre 2013.
Secondo quanto previsto dal prospetto informativo della SICAV e dai requisiti normativi applicabili in materia di idoneità degli indici finanziari per gli investimenti dei Comparti, l’incidenza di qualsiasi elemento costitutivo dell’indice sul rendimento complessivo dell’indice stesso non dovrebbe superare il 20%; questo limite può essere innalzato al 35% in caso di unico elemento costitutivo dell’indice laddove un titolo fosse ampiamente dominante sul mercato al quale l’indice si riferisce.
L’obiettivo della sostituzione degli indici attualmente replicati dai Comparti (gli “Indici Attuali”) con i nuovi indici summenzionati (i “Nuovi Indici”) è quello di facilitare la replica di questi indici in conformità ai limiti summenzionati del 20% e del 35%, a prescindere dall’andamento delle quotazioni azionarie dei singoli emittenti, le cui azioni sono ricomprese negli indici replicati dai Comparti.
Gli Indici Attuali e i Nuovi Indici sono identici, fatta eccezione per i Nuovi Indici che prevedono l’introduzione di un buffer del 10 percento con riferimento ai summenzionati limiti del 20% e del 35%, con l’emittente che rappresenta il maggiore elemento costitutivo dell’indice (misurato in termini di capitalizzazione di mercato del flottante) che detiene il 31,5% della quota di mercato e tutti gli altri emittenti che detengono una quota massima di mercato del 18%. Questo modello a quota massima si applicherà su base trimestrale e, ove necessario, in ciascun giorno in cui i limiti del 20% e del 35% vengano superati.
ALLEGATO 1
Elenco dei Comparti con nuova denominazione
Fonte: UBS









