La Consob sottopone alla consultazione del mercato alcune modifiche al regolamento emittenti conseguenti al recepimento degli Orientamenti Esma sugli Eft e altri Oicvm …
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Si rammenta che nel luglio 2012, l’Esma (European Securities and Markets Authority), l’autorità europea per i mercati finanziari alla quale partecipa anche la Consob, ha pubblicato le “Guidelines on Exchange-Traded Funds (Etfs) and other Ucits issues” con
l’obiettivo di fornire specificazioni e chiarimenti concernenti: (i) le informazioni da veicolare agli investitori con riferimento agli Oicr indicizzati e agli Etf armonizzati, (ii) le regole concernenti le operazioni su alcune tipologie di strumenti finanziari derivati (total return swap e derivati Otc) e le tecniche di gestione efficiente del portafoglio applicabili agli Oicr armonizzati e (iii) i criteri da rispettare affinché un Oicr armonizzato possa investire in indici finanziari. Il documento è stato realizzato dal comitato permanente sul risparmio gestito presieduto dalla Consob.
Gli orientamenti dell’Esma, pubblicati sul sito internet dell’autorità si applicano dal 18 febbraio 2013. Il documento è disponibile, nella versione in lingua italiana, anche sul sito della Consob.
Gli orientamenti sono stati emanati al fine di “istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci e per assicurare l’applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell’Unione”. In tale quadro, gli orientamenti sono diretti a fornire chiarimenti interpretativi in merito all’applicazione degli obblighi prescritti dalla disciplina Ucits, fornendo specifiche indicazioni applicative di portata generale della disciplina europea di riferimento e delle relative disposizioni nazionali di recepimento.
La Consob ha adottato la Comunicazione del 22 febbraio 2013, n. 13015352, che tratta il recepimento degli orientamenti emanati e fornisce i chiarimenti necessari ad una loro ordinata applicazione (si veda “Consob Informa” n. 8/2013).
Al fine di guidare gli operatori nella conseguente attività di implementazione e per dirimere possibili dubbi applicativi, si è ora manifestata l’opportunità di apportare minimali adeguamenti all’articolato del regolamento emittenti e allo schema 1 dell’Allegato 1B (schema-tipo di prospetto). Con l’occasione si è inoltre proceduto a modificare alcune disposizioni del regolamento emittenti per allinearle al contenuto delle Q&A Esma/2012/592, con particolare riferimento alla Q&A n. 2d che prevede che l’obbligo di consegna del KIID deve assolversi nei confronti di tutti gli investitori, anche se qualificati.
Al fine di allineare il regolamento emittenti alla Q&A n. 2d, si è provveduto ad introdurre due nuovi articoli, il 18-bis e il 20-bis. In particolare, nell’art. 18-bis è esplicitato che le disposizioni in tema di predisposizione, aggiornamento e consegna del KIID e del prospetto relativi agli Oicr armonizzati trovano applicazione anche nei casi in cui l’offerta ricada in uno dei casi di esenzione previsti nell’art. 34-ter del richiamato regolamento. Nell’art. 20-bis si prevede l’estensione del solo obbligo di consegna del prospetto anche all’offerta di Oicr che ricada in uno dei casi di esenzione previsti dall’articolo 34-ter. Tale previsione infatti si applica ai soli fondi armonizzati, per i quali gli obblighi di predisposizione e aggiornamento della documentazione di offerta sono già disciplinati dalla normativa del paese di origine.
Con l’occasione, infine, si è provveduto ad apportare alcune modifiche agli artt. 19-bis, comma 7, e 19-quater, comma 6, del regolamento al fine di chiarirne la portata applicativa nell’ipotesi in cui l’offerta ricada nei casi di esenzione previsti dall’art. 34-ter.
Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il 3 maggio 2013. Come di consueto i commenti pervenuti saranno resi pubblici, salvo espressa richiesta di non divulgarli.
Fonte: ETFWorld.it









